Informazioni sull'esenzione dal ticket per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e laboratorio per motivi anagrafici e socio economici.

Le condizioni per cui si ha diritto all’esenzione sono :

Cittadini di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98 (Esenti reddito ed età) codificato in Regione del Veneto con 7R2.

Cittadini disoccupati ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.(Esenti per disoccupazione) codificato in Regione del Veneto con 7R3.

Cittadini di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (Esenti per assegno sociale) codificato in Regione del Veneto con 7R4.

Cittadini di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. (Esenti per pensione al minimo) codificato in Regione del Veneto con 7R5.

NOTE:

1. Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico) e dagli altri famigliari a carico (D.M. 22 gennaio 1993 Ministero della Sanità); Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un’abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98)

2. Per reddito “complessivo” deve intendersi la somma dei redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all’estero, più l’eventuale rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, più i redditi di natura fondiaria (terreni e fabbricati), al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito può essere rilevato dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: CUD parte B dati fiscali, somma di cui ai punti 1 e 2 più l’eventuale rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale e relative pertinenze e di tutti gli immobili di proprietà tenuti a disposizione, Reddito Persone Fisiche RPF 20.. quadro RN importo di cui al rigo RN1 più i redditi di natura fondiaria dichiarati nei Quadri RA e RB che non sono ricompresi nel reddito complessivo RN1 e 730-3/20.. Redditi 20.. prospetto di liquidazione rigo 137 più rigo 147 e 148). Il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente la data di presentazione dell’autocertificazione; 

3.Per familiari a carico devono intendersi le persone per le quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato con reddito non superiore a € 2.840,51, figli naturali riconosciuti, figli adottivi e affidati o affiliati con reddito non superiore € 2.840,51, altri familiari che convivono con l’interessato o che ricevono dall’interessato assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria con reddito non superiore a € 2.840,51 e precisamente: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i discendenti dei figli, i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. N.100/SCPS/RED/4);

4. Per titolari di pensione “al minimo” devono intendersi i pensionati ultrasessantenni che percepiscono pensioni da lavoro per aver versato il minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero pensioni integrate al minimo INPS. L’importo è stabilito di anno in anno dalla legge e deve essere verificato presso gli uffici dell’INPS. Il cittadino ha diritto all’esenzione purché appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico;

5.  Per titolari di “assegno (ex pensione) sociale” devono intendersi i cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di ex pensione sociale  o assegno sociale corrisposto dall’INPS. Per l’anno 2015   l’importo massimo erogato dall’INPS è pari Euro è pari a 448,52 euro per 13 mensilità (5.830,76 euro annui). L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico; 

6.  Per disoccupato deve intendersi il cittadino che è nello “stato di disoccupazione”, definito come la condizione del soggetto che ha perso un precedente lavoro dipendente o autonomo, è privo di impiego  e ha rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità all’Impiego) in forma telematica tramite l’apposito servizio CPIOnline, disponibile sul portale regionale Cliclavoro Veneto oppure con l’invio all’INPS della domanda di NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, ex indennità di disoccupazione), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), mobilità (si precisa che nell’immediato è stata prevista la possibilità di rilasciare la DID anche direttamente presso il Centro per l’Impiego di residenza/domicilio). Lo stato di disoccupazione è mantenuto secondo modalità definite dai competenti Centri per l’Impiego. Non è considerato titolare del diritto l’inoccupato, persona alla ricerca di prima occupazione. ATTENZIONE i Centri per l’impiego classificano l’inoccupato, persona alla ricerca di prima occupazione come Disoccupato pertanto il cittadino che è alla ricerca di prima occupazione e quindi non ha perso un precedente lavoro dipendente o autonomo sebbene sia ritenuto disoccupato per i Centri per l’impiego per la normativa del Ministero della Salute non possiede il requisito per accedere al rilascio dell’esenzione 7R3. La condizione di disoccupato deve essere posseduta al momento della richiesta di autocertificazione per l'esenzione. Se sussiste il diritto all'esenzione questo si esercita al momento della prescrizione e questo diritto rimane tale per quella esenzione, anche se all'atto dell'erogazione il cittadino ha perso lo stato di disoccupato. Decade il diritto all’esenzione quando il cittadino inizia una nuova attività lavorativa e quindi perde lo stato di disoccupato. Il cittadino ha diritto all’esenzione se oltre allo status di disoccupato appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a Euro 8.263,32, aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico. I soggetti collocati in mobilità sono equiparati ai disoccupati. I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria sia straordinaria, non sono da considerarsi disoccupati. In seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2015 non esiste più l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione;

7.  In relazione al diritto all’esenzione ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti che sono iscritti al SSN secondo le norme vigenti si ricorda che, ai sensi dell’art. 34 del Testo unico n. 286/1998, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto per tali assistiti e comunque anche per i cittadini italiani che hanno solo o anche altri redditi dichiarati all’estero è consentita l’autocertificazione. Il reddito da considerare ai fini della verifica del diritto all’esenzione è quello cumulato prodotto in Italia e all’estero. Si raccomanda di informare l’assistito che l’autocertificazione sarà oggetto di verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale. Utili indicazioni sul regime degli stipendi dei redditi e delle pensioni possono essere reperite nel Modello Redditi Persone Fisiche RPF 20.. – Istruzioni per la compilazione/Appendice – paragrafo “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero” e Modello 730/20.. redditi 20.. – Istruzioni per la compilazione/Appendice pagina 67   paragrafo “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”.

ULTERIORI IMPORTANTI INFORMAZIONI:

Il cittadino che rientra in una delle sopraelencate tipologie di esenzione, per aver diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket), deve presentare al Medico prescrittore, il certificato di esenzione. Il medico, accertato il diritto, deve riportare nell’apposito spazio della ricetta il relativo codice di esenzione.

L’Azienda Ulss, in conformità all’art. 1 comma 10 del DM 11 dicembre 2011, è tenuta al controllo delle autocertificazioni, verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’amministrazione dichiara decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e provvederà a termini di legge al recupero del credito e alla relativa sanzione amministrativa.

I certificati di esenzione sono contraddistinti dai codici 7R2, 7R3, 7R4, 7R5 e rilasciati dalle Aziende UU.LL.SS.SS agli iscritti all’anagrafe sanitaria della Regione Veneto ed hanno validità fino alla data di scadenza indicata. Perdono immediata validità in tutti i casi in cui le condizioni in essi dichiarate non sussistano più (ad esempio: cessazione di vivenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell’anno precedente, inizio di nuova attività lavorativa, ecc.).

L’assistito risponde personalmente di esenzioni usufruite nei casi di decadenza delle condizioni di legge per circostanze di cui era o poteva essere a conoscenza. L’assistito è tenuto al pagamento del Ticket, qualora vengano meno i requisiti che danno diritto all’esenzione.

Ulteriori informazioni: Gli interessati possono rivolgersi all’Agenzia delle Entrate o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) per quanto concerne gli aspetti fiscali e presso la sede INPS, competente per territorio, per quanto riguarda la pensione al minimo e l’assegno (ex pensione) sociale.

 

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