E.C.M.

Educazione Continua in Medicina

FAQ - Domande e Risposte 

1.01 - E' previsto un limite massimo di ore, per la durata degli interventi formativi di RES-FSC-FAD?

No.

Il tempo dedicato deve corrispondere all'efficacia dell'evento formativo in considerazione della complessità del programma.

1.02 - Quali, tra i dati richiesti dalla procedura di accreditamento nella sezione "eventi definitivi" possono essere modificati in fase di inserimento delle riedizioni?

Nella fase di inserimento delle riedizioni, possono essere modificati solamente i campi relativi ai seguenti dati:

- luogo di svolgimento (provincia, comune, indirizzo, luogo);- data inizio e data fine dell'attività formativa e date intermedie qualora previste nell'edizione principale;- docenti/relatori/tutor;- responsabile segreteria organizzativa;- brochure dell'evento;- orario di inizio dell'evento: sulla base del nuovo orario impostato, l'applicativo aggiorna tutte le attività registrate (comprese pausa, registrazione partecipanti, valutazione apprendimento) mantenendo la medesima durata. Tutte le attività inserite vengono automaticamente ordinate sulla base del nuovo orario inserito (in ordine crescente o decrescente), in modo che possa essere stabilita la loro consequenzialità anche dopo l'inserimento e il salvataggio delle attività del programma.  

1.03 - La videoconferenza per il sistema di accreditamento ECM regionale del Veneto è una tipologia formativa?

No.

La videoconferenza non è prevista come tipologia formativa bensì come una metodologia didattica della formazione residenziale (RES).

1.04 - È prevista una durata minima per gli eventi formativi RES-FSC-FAD?

Si.

E’ prevista una durata minima come di seguito descritto:

  • RES: minimo 3 ore;
  • FSC - GRUPPI DI MIGLIORAMENTO: minimo 8 ore;
  • FSC - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO: minimo 8 ore;
  • FSC - AUDIT CLINICO: minimo 10 ore.

 

1.05 - E' prevista una presenza minima di partecipazione agli eventi formativi?

Si.

  • Formazione Residenziale
    • Corso di aggiornamento teorico e/o pratico: presenza documentata ad almeno il 90%
    • Convegno/congresso/simposio/conferenza: presenza documentata ad almeno il 90%
    • Workshop/seminario che si svolge all'interno di convegni/congressi/simposi/conferenza: presenza documentata ad almeno il 90%
  • Formazione sul campo
    • Training individualizzato: presenza documentata ad almeno il 90 %
    • Gruppi di miglioramento: presenza documentata ad almeno il 90 %
    • Progetti di miglioramento: presenza documentata ad almeno il 90 %
    • Audit: presenza documentata ad almeno il 90 %
    • Attività di ricerca: presenza documentata al 100%
  • Formazione a Distanza

 

    • Presenza documentata al 100%

 

1.06 - Quanto tempo prima devono essere inserite le riedizioni di un evento?

Le riedizioni devono essere inserite almeno 10 giorni prima della data d'inizio.

1.07 - E' possibile accreditare attività formative blended?

No.

Attualmente la procedura per l'accreditamento di eventi blended non è prevista.

1.08 - Per il computo dei crediti ECM ai discenti di un evento, come sono considerate le frazioni?

Considerato che le ore per l’acquisizione dei crediti non sono frazionabilila piattaforma effettua sempre un arrotondamento per difetto.

 La durata complessiva dell'evento formativo non comprende il tempo previsto per la registrazione dei partecipanti, i saluti introduttivi, le eventuali pause e le prove di verifica dell’apprendimento se non prevedono un momento di condivisione con i partecipanti. 

1.09 - E' possibile riconoscere i crediti ai docenti/relatori/tutor che svolgono la stessa attività in riedizioni di uno stesso evento?

No.

In caso di riedizioni di uno stesso evento, ai docenti/relatori/tutor, i crediti devono essere riconosciuti una sola volta .

1.10 - In caso di riedizioni di uno stesso evento, può il docente/relatore/tutor acquisire i crediti in un’edizione in qualità di docente/relatore/tutor e in un’altra come discente?

Il docente/relatore/tutor potrà acquisire i crediti in un’edizione in qualità di docente/relatore/tutor e in un’altra come discente, a patto che il provider, in questo secondo caso, possa dimostrare che il docente/relatore/tutor, non abbia partecipato alla stesura di una frazione superiore al 25% della prova di verifica. 

1.11 - In una sessione svolta in codocenza, come vengono attribuiti i crediti ai singoli docenti?

Nel caso di una sessione svolta in codocenza, si applica il criterio generale di attribuzione di un credito ogni mezz’ora, non frazionabile, per ciascun docente.

1.12 - È possibile attribuire frazioni di credito ad un evento?

Si.

 Devono essere attribuite oltre alla parte intera del numero dei crediti anche le frazioni proposte dalla piattaforma ECM Regione Veneto (ed eventuali incrementi di crediti previsti da Agenas, vedi ad esempio Covid).

1.13 - Il Responsabile scientifico di un evento formativo acquisisce i crediti ECM?

Si, nelle modalità previste nell’allegato alla delibera della CNFC del 8 giugno 2022 e pubblicata il 21 luglio 2022:

·        per la FSC, 1,5 crediti l’ora (con ore non frazionabili) qualora svolga attività di coordinamento dei gruppi o delle attività, e/o di valutazione degli apprendimenti/esiti/ricadute;

 

·        per la RES e FAD sincrona ed asincrona, 20% dei crediti erogati ad evento con arrotondamento del primo decimale per eccesso.

1.14 - Il tempo previsto per la prova di valutazione dell'apprendimento può essere conteggiato nel totale delle ore di formazione accreditabili?

Nell’accreditamento regionale il tempo dedicato alla verifica dell’apprendimento può essere incluso nella durata dell’evento solo per: 

-      la formazione RES e solo per gli eventi delle tipologie “Corso di aggiornamento teorico e/o pratico (fino a 200 partecipanti)”  

-       “Workshop/Seminario, che si svolge all’interno di Convegni/Congresso/Simposio/Conferenza (con meno di 100 partecipanti previsti)

 

Solo in questi casi, se il provider indicherà nella piattaforma regionale ECM l’eventuale condivisione con i partecipanti degli esiti della valutazione dell’apprendimento, il tempo indicato relativo alla durata della prova di verifica verrà sommato automaticamente dalla piattaforma alle altre attività formative, secondo il criterio riportato nel manuale accreditamento eventi della Regione del Veneto 

1.15 - Cosa deve essere riportato alla voce "obiettivo formativo" negli attestati rilasciati dal Provider per l'assegnazione dei crediti formativi?

Nell’attestato alla voce "obiettivo formativo" deve essere riportato il contenuto dichiarato nella procedura informatica di accreditamento "eventi definitivi" alla voce “Obiettivo strategico Nazionale/Aree di acquisizione competenze”.

1.16 - Il patrocinio deve essere dichiarato in fase di accreditamento dell'evento?

Il patrocinio in fase di accreditamento dell’evento non deve essere dichiarato se a titolo gratuito. In caso di patrocinio a titolo oneroso deve essere considerato come “Altre forme di finanziamento” e va dichiarato in fase di accreditamento. In ambedue i casi la documentazione relativa va tenuta agli atti.

1.17 - A quali professionisti, i provider accreditati presso la Regione del Veneto possono erogare formazione a distanza?

  La formazione a distanza è limitata, con requisiti di tracciabilità, ai discenti che svolgono la loro attività sanitaria nel territorio della regione o della provincia autonoma, salvo il caso in cui il personale interno svolga attività sanitaria in una regione diversa da quella in cui il provider è stato accreditato” come indicato all’art.44 dell’Accordo Stato-Regioni” del 2 febbraio 2017.  

 Si precisa che possono prendere parte all’evento FAD, in qualità di semplici uditori, discenti provenienti da altre regioni, a prescindere da eventuali rapporti con strutture sanitarie della Regione.

1.18 - È corretto calcolare il numero di crediti da assegnare ai docenti considerando la somma di tutti i minuti di docenza anche di interventi distinti/non consecutivi e/o in giornate diverse?

 Si, è possibile considerare gli interventi nel loro complesso quindi è possibile sommare gli interventi.

 1.19 - Si può considerare un dispositivo sanitario unico e indispensabile (art. 78 dell’Accordo stato Regioni 2017) anche il prodotto/presidio già in uso o aggiudicato presso l’azienda?

 Si, la CRECM nella seduta del 17/12/2019 ha stabilito che tale fattispecie dovrà essere dichiarata dal responsabile scientifico (prodotto/presidio aggiudicato presso l’azienda) e conservato agli atti dell’evento, inoltre, non sarà necessario coprire le etichette relative al nome della ditta.

1.20 - È possibile indicare il logo dello sponsor nel materiale di cancelleria e nei gadget?

 La distribuzione da parte del Provider di materiale di cancelleria, gadget, con il logo dello sponsor commerciale, non configura violazione della normativa degli artt. 77 (Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l’evento) e 79 (Sponsorizzazione commerciale) dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017 e del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM al § 4.17 (Sponsorizzazione dell’evento ECM), fermo restando che tali attività non devono condizionare l’indipendenza e l’obiettività dei contenuti formativi.
Secondo quanto disposto dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM al paragrafo 4.17 (Sponsorizzazione dell’evento ECM), non è consentito, da parte del provider, indicare il logo dello sponsor sui badge.
(Tratto da: Provider FAQ M18 Pubblicata nel sito di Agenas)

1.21 - Nella piattaforma regionale ECM, negli eventi di FSC tipologia “Studi e ricerche”, in sezione 1 è previsto un campo che prevede l’inserimento dei dati del investigatore. Cosa deve essere inserito nel caso non si tratti di studi sperimentali?

Nel caso di formazione che non riguardi gli studi sperimentali dovrà essere inserito nel campo “Investigatore” il nominativo della persona che segue dal punto di vista metodologico il percorso formativo.